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venerdì 24 aprile 2015

L'UE propone la sostituzione di 77 sostanze attive contro i parassiti in agricoltura.

L'Unione Europea, con il Regolamento di esecuzione 408/2015 considera “candidate alla sostituzione” ben 77 molecole attive contro i parassiti agricoli.
L'Unione europea (UE) si prepara la sostituire 77 sostanze attive utilizzate per la produzione di pesticidi di base per combattere alcuni parassiti agricoli.
Molte molecole, con i prodotti rameici in testa, sono state considerate “candidate alla sostituzione” in accordo con i criteri tossicologici, ambientali e chimici che secondo le autorità comunitarie contraddistinguono prodotti che hanno tutti i requisiti per continuare a essere commercializzati nell'Unione Europea, ma che non sono completamente compatibili con le strategie comunitarie a lungo termine, che vedono un costante incremento del già notevole livello di protezione ambientale, e vengono quindi inserite in un meccanismo di sostituzione, che prevede la riduzione della durata di approvazione (da 10 anni a 7 anni) e la necessità di verificare, prima di concedere o rinnovare autorizzazioni di agrofarmaci contenenti candidati alla sostituzione, se per ogni settore di impiego esistano alternative più “verdi”.
Preoccupazione, è stata espressa per la sostituzione dei prodotti rameici, il cui utilizzo è comunque autorizzato fino al 31 dicembre 2018.
Secondo alcuni, le conseguenze di queste disposizioni sono estremamente gravi per gli agricoltori, in quanto diminuiranno le sostanze utili per combattere i parassiti.
Ecco l'elenco:
1-metilciclopropene aclonifen amitrolo bifentrin bromadiolone bromuconazolo carbendazim clorotoluron (stereochimica non stabilita) composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico) ciproconazolo ciprodinil diclofop difenacum difenoconazolo diflufenican dimetoato dimossistrobina diquat epossiconazolo esfenvalerate etoprofos etofenprox etoxazolo famoxadone fenamifos fenbutatin ossido fipronil fludioxonil flufenacet flumiossazina fluometuron fluopicolide fluquinconazolo glufosinato haloxyfop-P imazamox, imazosulfuron isoproturon isopyrazam lambda-cialotrina lenacil linuron lufenurone mecoprop metalaxil metam metconazolo metomil metribuzin metsulfuron-metile molinate miclobutanil nicosulfuron oxadiargil ossadiazone oxamil oxifluorfen paclobutrazol pendimetalin pirimicarb procloraz profoxydim propiconazolo propoxyicarbazone prosulfuron quinoxifen quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile) sulcotrione tebuconazolo tebufenpirad tepraloxydim thiacloprid tri-allato triasulfuron triazossido warfarin ziram.
Fonte: agronotizie et al.

mercoledì 29 gennaio 2014

L'analisi sensoriale dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

Foto: basilippo.com
Alla luce della prossima entrata in vigore (1 marzo 2014, salvo rinvii) del nuovo Regolamento d'Esecuzione (UE) n. 1348 del 16 dicembre 2013, meritava una revisione il mio articolo, ormai datato (anno 2008 data di entrata in vigore del Regolamento UE n. 640), sulla normativa relativa all'analisi sensoriale dell'olio vergine ed extravergine di oliva.
Come è noto, fin dal 1991, con l’entrata in vigore del Regolamento CEE 2568, la commercializzazione di oli vergini di oliva nelle categorie merceologiche Extra Vergine e Vergine è stata subordinata anche alla valutazione organolettica dell’olio (assaggio) da parte di un panel di assaggiatori opportunamente formato.
Nel tempo, la scheda ad uso degli assaggiatori di olio vergine di oliva, utile al fine della determinazione della categoria merceologica dell’olio, ha subito diverse modifiche ed oggi, nella sua versione definitiva, prende in considerazione taluni aspetti (attributi positivi e negativi) importantissimi per valutare correttamente la qualità dell’olio.
Per individuare e classificare in modo univoco e con l’esatta terminologia la percezione degli attributi da riportare sull’apposita scheda di valutazione degli oli, il giudice assaggiatore ha a disposizione un apposito vocabolario per l’olio di oliva vergine, predisposto dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) di Madrid ed adottato dall’Unione Europea.
Per ciò che attiene i cosiddetti “difetti” dell’olio, la distinzione può essere fatta anche in base alle cause che li hanno generato.
Difetti determinati dalle condizioni climatiche:
Olive gelate (legno umido). Fieno-legno.
Difetti determinati dal metodo di raccolta:
Terra.
Difetti determinati dalla inefficace strategia di controllo fitosanitario:
Verme.
Difetti determinati dallo stoccaggio delle olive:
Salamoia. Riscaldo/Morchia. Muffa-umidità-terra. Avvinato-inacetito/Acido-agro.
Difetti determinati dalle tecnologie estrattive:
Avvinato-inacetito/Acido-agro. Metallico. Cotto o stracotto. Terra. Lubrificanti. Sparto.
Difetti determinati dalle tecniche di conservazione dell’olio:
Cetriolo. Rancido. Riscaldo/Morchia. Grossolano. Acqua di vegetazione.
Sempre dal "Vocabolario specifico per l’olio di oliva vergine", sezione "Attributi negativi", ecco il dettaglio degli attributi negativi e come questi si originano.
Riscaldo/Morchia. Flavor caratteristico dell'olio ottenuto a partire da olive ammassate o depositate in condizioni che hanno favorito un forte sviluppo della fermentazione anaerobica, o flavor dell'olio rimasto in contatto con fanghi di decantazione in serbatoi o vasche, che abbiano anch'essi subito processi di fermentazione anaerobica.
Muffa-umidità-terra. Flavor caratteristico dell'olio ottenuto da frutti nei quali si sono sviluppati abbondanti funghi e lieviti per essere rimasti ammassati in ambienti umidi per molti giorni o dell'olio ottenuto da olive raccolte con terra o infangate e non lavate.
Avvinato-inacetito-acido-agro. Flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino o dell'aceto. Esso è dovuto essenzialmente a un processo di fermentazione aerobica delle olive o dei resti di pasta di olive in fiscoli non lavati correttamente, che porta alla formazione di acido acetico, acetato di etile ed etanolo.
Rancido. Flavor degli oli che hanno subito un processo ossidativo intenso.
Olive gelate (legno umido). Flavor caratteristico dell'olio estratto da olive che hanno subito una gelata sull'albero.
Altri attributi negativi
Cotto o stracotto. Flavor caratteristico dell'olio dovuto ad eccessivo e/o prolungato riscaldamento, che si verifica in particolare durante la termo-gramolatura, se realizzata in condizioni termiche inadeguate.
Fieno-legno. Flavor caratteristico di alcuni oli provenienti da olive secche.
Grossolano. Sensazione orale/tattile densa e pastosa prodotta da alcuni oli vecchi.
Lubrificanti. Flavor dell'olio che ricorda il gasolio, il grasso o l'olio minerale.
Acqua di vegetazione. Flavor acquisito dall'olio a causa di un contatto prolungato con le acque di vegetazione che hanno subito un processo di fermentazione.
Salamoia. Flavor dell'olio estratto da olive conservate in salamoia.
Metallico. Flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell'olio mantenuto a lungo in contatto con superfici metalliche durante i procedimenti di frangitura, gramolatura, pressione o stoccaggio.
Sparto. Flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive pressate in fiscoli di sparto nuovi. Può presentare caratteristiche diverse a seconda dello sparto utilizzato per costruire i fiscoli (sparto verde o secco).
Verme. Flavor dell'olio ottenuto da olive fortemente colpite da larve di mosca dell'olivo (Bactrocera oleae).
Cetriolo. Flavor dell'olio che ha subito un condizionamento ermetico eccessivamente prolungato, particolarmente in lattine, e che viene attribuito alla formazione di 2-6 nonadienale.
Mentre, la sezione del "Vocabolario specifico per l’olio di oliva vergine" dedicata agli "Attributi positivi", riporta le seguenti descrizioni.
Fruttato. Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, verdi o maturi, percepite per via diretta e/o retronasale.
Amaro. Sapore elementare caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o invaiate, percepito dalle papille caliciformi che formano la V linguale.
Piccante. Sensazione tattile di pizzicore caratteristica degli oli prodotti all'inizio della campagna, principalmente da olive ancora verdi, che può essere percepita in tutta la cavità orale, in particolare in gola.
Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura
Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi agli aggettivi di seguito elencati, in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi.
Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell'intensità della percezione:
— intenso, quando la mediana dell'attributo è superiore a 6;
— medio, quando la mediana dell'attributo è compresa fra 3 e 6;
— leggero, quando la mediana dell'attributo è inferiore a 3.
Fruttato. Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo, percepite per via diretta e/o retronasale.
Fruttato verde. Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti verdi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.
Fruttato maturo. Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.
Equilibrato. Olio che non presenta squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante supera di due punti la mediana del fruttato.
Olio dolce. Olio in cui la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2.
Dr Antonio G. Lauro – Panel Leader

Bibliografia:
REGOLAMENTO (CEE) n. 2568/91 dell'11 luglio.
REGOLAMENTO (CE) N. 796/2002 del 6 maggio.
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 del 22 ottobre.
REGOLAMENTO (CE) N. 640/2008 del 4 luglio.
REGOLAMENTO D'ESECUZIONE (UE) N. 1348/2013 del 16 dicembre.
Consiglio Oleicolo Internazionale Decisione DEC-21/95-V/2007 del 16 novembre 2007.
Consiglio Oleicolo Internazionale Risoluzione N. RES-2/93-IV/05 Valutazione organolettica dell'olio di oliva extra vergine a denominazione di origine.
Consiglio Oleicolo Internazionale COI/T.20/Doc. 4/Rev.1 - 2007 Analisi sensoriale: vocabolario generale.
Consiglio Oleicolo Internazionale COI/T.20/Doc. 5/Rev.1 - 2007 Bicchiere per l'assaggio di oli.
Consiglio Oleicolo Internazionale COI/T.20/Doc. 6/Rev.1 - 2007 Guida per l'allestimento di una sala d'assaggio.
Consiglio Oleicolo Internazionale COI/T.20/Doc.14/Rev. 4 - 2013 Guida per la selezione, l'addestramento e il controllo degli assaggiatori qualificati di olio di oliva extra vergine.
Consiglio Oleicolo Internazionale COI/T.20/Doc.15/Rev. 6 - 2013 Valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine.
Consiglio Oleicolo Internazionale COI/T.20/Doc. 22 - 2005 Metodo per la valutazione organolettica dell'olio di oliva extra vergine a denominazione di origine.

martedì 19 marzo 2013

Passata in sordina la nuova normativa UE sui prodotti tipici.

Nuova Disciplina Europea per le IGP, DOP e STG: al via il nuovo Regolamento (UE) n. 1151/2012.
E’ entrato in vigore il 3 gennaio 2013 il Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. del 14 dicembre 2012) scaricabile su eur-lex.europa.eu, che ha abrogato i precedenti Regolamenti 509 e 510 del 2006.
La nuova normativa riguarda i regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari ad eccezione delle produzioni vitivinicole.
La nuova legislazione prevede procedure di registrazione più veloci e semplificate, in particolare per quanto riguarda il periodo di opposizione, che viene dimezzato, passando da 6 a 3 mesi.
Il nuovo Regolamento tende a rafforzare la tutela della produzione agricola, ittica e dell’acquacultura di qualità come motore dell’economia comunitaria. Viene rinforzato sia il ruolo dei produttori, delle associazioni di categoria ed in particola modo dei Consorzi di Tutela.
Obiettivo principe del nuovo regolamento è quello di garantire agli agricoltori ed ai produttori “un giusto guadagno” per le qualità e caratteristiche del prodotto IGP e DOP, con la conseguente necessità di fornire informazioni corrette e complete affinché i consumatori possano compiere scelte di acquisto più consapevoli.
Una delle novità principali è data dall’introduzione, accanto ai regimi di qualità già esistenti (Dop Igp e Stg) di un seconda classe di regimi di qualità, per il solo mercato interno e da utilizzare su base volontaria.
Due sono le principali indicazioni facoltative di qualità la prima di immediata introduzione:
· “prodotti di montagna” disciplinata dall’art. 31 del Reg. 1151/2012
· “prodotto dell’agricoltura delle isole” disciplinato dall’art. 32 del Reg. 1151/2012
Entrambi potranno essere un strumento di identificazione ai produttori di tali aree per migliorare la commercializzazione dei propri prodotti sia in loco che nelle reti distributive con maggiore garanzia per i consumatori sulla provenienza dei predetti prodotti.
Val la pena di ricordare che la definizione delle zone di montagna è quella individuata dal Piano di sviluppo rurale con il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17.05.1999, espressamente menzionato al punto 2 del su citato art. 31.
L'indicazione può essere riferita solamente ai prodotti agricoli destinati al consumo umano ed elencati nell'allegato 1 del trattato. I requisiti di base previsti per tale riconoscimento sono che le materie prime e gli alimenti per animali provengano essenzialmente da zone di montagna, mentre nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione deve aver luogo in zone di montagna.
La seconda, quella relativa al prodotto dell’agricoltura delle isole, invece è solo in fase di studio e entro il 4 gennaio 2014 la Commissione dovrà presentare al Parlamento ed al Consiglio Europeo una relazione sull’opportunità di creare anche quest’ultima indicazione, che si riferirà solo ed esclusivamente a prodotti con materie prime provenienti dalle isole e con trasformazione che avvenga nelle stesse zone insulari.
E’ assolutamente importante segnalare che nuovi prodotti entrano a beneficiare dei regimi di certificazione di qualità IGP,DOP e STG.
Nel caso delle DOP ed IGP questi sono i nuovi prodotti tutelabili: cioccolato e prodotti derivati; sale; cotone; cuoio; pellame; piume.
A tale proposito appare chiara la soddisfazione in Italia di Cervia per il sale e di Modica per il cioccolato che hanno già avviato i contatti con il Ministero dell’Agricoltura per l’avvio della procedura di riconoscimento.
Nel caso, invece, delle STG Specialità Tradizionali Garantite, è importante sottolineare non tanto l’introduzione del sale come prodotto tutelabile, quanto il fatto che non fanno più parte dell’elenco alcuni prodotti che sono storicamente stati un fiore all’occhiello per la gastronomia italiana e ci riferiamo in particolar modo a “gelati e sorbetti”, ma anche ”salse e condimenti preparati”, “minestre e brodi.”
Importante evidenziare che per le STG, sarà possibile la registrazione di un solo nome e sarà necessario un uso comprovato del prodotto sul mercato da almeno30 anni, e non più 25.

martedì 17 gennaio 2012

L'UE detta le nuove norme sulla commercializzazione dell'olio di oliva.

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 29/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2012" relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (codificazione).
Il documento (art. n. 1) stabilisce le norme di commercia­lizzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.
Il regolamento modifica, tra l'altro (art. n. 3), la denominazione di vendita dei più diffusi oli da olive secondo la nuova declaratoria:
a) per l’olio extra vergine di oliva: «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
b) per l’olio di oliva vergine: «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»; 
d) per l’olio di sansa di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal tratta­ mento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
Il successivo art. n. 4 interviene sulla designazione dell'origine che comprende unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo;
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture:
i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» op­pure un riferimento all’Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’ori­gine interna ed esterna all’Unione;
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geo­grafica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
Il regolamento precisa che la designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione deve corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nel­ l’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».
Anche le indicazioni facoltative da riportare in etichetta subiscono la revisione del legislatore. Infatti, pur rimanendo invariata la situazione relativa ad acidità ed estratto a freddo/prima spremitura a freddo, modifica le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore, che possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini, rimandando tutto all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91, subordinando le presenza di tali diciture in etichetta solamente se suffragate dai risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91.
Ma una vera rivoluzione, o conferma, a seconda dei punti di vista, è contenuta nell'art. n. 6 che recita: Se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli, in una miscela di olio d’oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela è la seguente: «Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d’oliva», seguita immediata­ mente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva nella miscela.
La presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50 %.
Importante la precisazione/paradosso: «Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro terri­torio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali per il consumo interno. Tuttavia essi non pos­sono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, di sif­fatte miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la pro­duzione, sul loro territorio, di siffatte miscele ai fini della com­mercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione». 
Si è aspettato tanto la emanazione di nuove regole sulla commercializzazione dell'olio di oliva. Sembra tanto che la montagna abbia partorito un topolino.
Dr Antonio G. Lauro

venerdì 8 luglio 2011

Commissione Europea: 37 milioni di euro per la promozione dei prodotti agroalimentari.

Bruxelles. La Commissione europea ha approvato 26 programmi in 13 Stati membri a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità.
Il bilancio totale dei programmi, che dureranno da uno a tre anni, è € 75.100.000, dei quali l'UE contribuirà con il 50%. 
I programmi selezionati riguardano il vino, DOP, IGP e STG, agricoltura biologica, frutta e verdura, orticoltura, latte e latticini, olio d'oliva e olive da tavola, uova, olio di semi e carne.
Per quanto riguarda l'Italia sono stati approvati i progetti dell Consorzio della Mela Alto Adige IGP e di Unaprol ed un progetto che vede coinvolti Prosciutto di Parma DOP e Parmigiano Reggiano DOP.
"Nell'Unione europea i prodotti agricoli sono unici nella loro qualità e la diversità", ha dichiarato Dacian Cioloş, commissario responsabile dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. "In un mercato globale sempre più aperto, non è sufficiente la sola produzione di cibo e bevande. Dobbiamo aumentare gli sforzi per comunicare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli europei".
Per saperne di più: http://europa.eu
Dr Antonio G. Lauro

giovedì 3 febbraio 2011

Addio olio deodorato, una nuova analisi permette di rilevarne la presenza.

E’ stato recepito, con il Regolamento dell’Unione Europea (Reg. UE n. 61/2011), il sistema innovativo elaborato dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI/T.20/Doc. n. 28 - 2009), per combattere una delle frodi di cui più si discute nel mondo dell’olio d’oliva: la deodorazione.
Il nuovo regolamento, licenziato dalla Commissione Europea il 24 gennaio 2011, modifica il regolamento CEE n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti.
Il presente metodo, recita il metodo elaborato dal COI, permette di determinare il contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi negli oli di oliva (EEAG e MEAG). Le singole cere e gli alchil esteri sono separati in funzione del numero di atomi di carbonio. L'impiego del metodo viene consigliato come mezzo atto a differenziare l'olio di oliva di pressione da quello ricavato dalla sansa di oliva (olio di sansa) e come parametro di qualità per gli oli extra vergini, in quanto permette di individuare false miscele di oli extra vergini di oliva e oli di bassa qualità e di capire se si tratta di oli vergini, comuni, lampanti o deodorati.
I limiti fissati dal nuovo regolamento europeo garantiranno una migliore qualità degli oli extravergini e, allo stesso tempo, consentiranno di contrastare l’impiego di oli deodorati, ottenuti con oli scadenti o con olive in cattivo stato.
I limiti più stringenti imposti dal regolamento europeo n. 61 entreranno in vigore dal 1° aprile 2011.
Dr Antonio G. Lauro