Translate

Visualizzazione post con etichetta 29/2012. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 29/2012. Mostra tutti i post

martedì 17 gennaio 2012

L'UE detta le nuove norme sulla commercializzazione dell'olio di oliva.

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 29/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2012" relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (codificazione).
Il documento (art. n. 1) stabilisce le norme di commercia­lizzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.
Il regolamento modifica, tra l'altro (art. n. 3), la denominazione di vendita dei più diffusi oli da olive secondo la nuova declaratoria:
a) per l’olio extra vergine di oliva: «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
b) per l’olio di oliva vergine: «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»; 
d) per l’olio di sansa di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal tratta­ mento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
Il successivo art. n. 4 interviene sulla designazione dell'origine che comprende unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo;
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture:
i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» op­pure un riferimento all’Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’ori­gine interna ed esterna all’Unione;
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geo­grafica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
Il regolamento precisa che la designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione deve corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nel­ l’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».
Anche le indicazioni facoltative da riportare in etichetta subiscono la revisione del legislatore. Infatti, pur rimanendo invariata la situazione relativa ad acidità ed estratto a freddo/prima spremitura a freddo, modifica le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore, che possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini, rimandando tutto all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91, subordinando le presenza di tali diciture in etichetta solamente se suffragate dai risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91.
Ma una vera rivoluzione, o conferma, a seconda dei punti di vista, è contenuta nell'art. n. 6 che recita: Se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli, in una miscela di olio d’oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela è la seguente: «Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d’oliva», seguita immediata­ mente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva nella miscela.
La presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50 %.
Importante la precisazione/paradosso: «Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro terri­torio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali per il consumo interno. Tuttavia essi non pos­sono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, di sif­fatte miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la pro­duzione, sul loro territorio, di siffatte miscele ai fini della com­mercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione». 
Si è aspettato tanto la emanazione di nuove regole sulla commercializzazione dell'olio di oliva. Sembra tanto che la montagna abbia partorito un topolino.
Dr Antonio G. Lauro