Il documento (art. n. 1) stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.
Il regolamento modifica, tra l'altro (art. n. 3), la denominazione di vendita dei più diffusi oli da olive secondo la nuova declaratoria:
Il regolamento modifica, tra l'altro (art. n. 3), la denominazione di vendita dei più diffusi oli da olive secondo la nuova declaratoria:
a) per l’olio extra vergine di oliva: «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
b) per l’olio di oliva vergine: «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
b) per l’olio di oliva vergine: «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
d) per l’olio di sansa di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal tratta mento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
Il successivo art. n. 4 interviene sulla designazione dell'origine che comprende unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo;
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture:
i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione;
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
Il regolamento precisa che la designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione deve corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nel l’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo;
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture:
i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione;
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
Il regolamento precisa che la designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione deve corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nel l’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».
Anche le indicazioni facoltative da riportare in etichetta subiscono la revisione del legislatore. Infatti, pur rimanendo invariata la situazione relativa ad acidità ed estratto a freddo/prima spremitura a freddo, modifica le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore, che possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini, rimandando tutto all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91, subordinando le presenza di tali diciture in etichetta solamente se suffragate dai risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91.
Ma una vera rivoluzione, o conferma, a seconda dei punti di vista, è contenuta nell'art. n. 6 che recita: Se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli, in una miscela di olio d’oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela è la seguente: «Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d’oliva», seguita immediata mente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva nella miscela.
La presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50 %.
Importante la precisazione/paradosso: «Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, di siffatte miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di siffatte miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione».
La presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50 %.
Importante la precisazione/paradosso: «Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, di siffatte miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di siffatte miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione».
Si è aspettato tanto la emanazione di nuove regole sulla commercializzazione dell'olio di oliva. Sembra tanto che la montagna abbia partorito un topolino.
Dr Antonio G. Lauro